IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito in legge n. 73 in data 2 gennaio 1936; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 1996, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico; Vista la delibera della facolta' di medicina e chirurgia che nella seduta del 18 marzo 1997 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "anestesia e rianimazione"; Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico di questo ateneo, rispettivamente del 14 luglio 1997 e 30 luglio 1997 con le quali e' stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente ad alcune scuole di specializzazione del settore medico; Vista la proposta formulata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorita' accademiche di questa Universita', con nota n. 1745 del 21 agosto 1997; Vista la nota ministeriale n. 2792 del 29 ottobre 1997, contenente in allegato il parere espresso dal C.U.N. nella seduta del 2 ottobre 1997, in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in "anestesia e rianimazione"; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso indicato: Art. 1. Gli articoli dal n. 142 al n. 149 relativi alla scuola di specializzazione in "Anestesia e rianimazione" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 2 del presente decreto.